(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga il seguente legge: Art. 1. Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile 1. Alla legge regionale 31 dicembre 1976, n. 54 (norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) l'Art. 4 e' sostituto dal seguente: «Art. 4. - 1. Al finanziamento delle attivita' assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della giunta regionale e del consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale. 2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative.»; b) L'Art. 5 e' abrogato. 2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'Art. 27 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Insussistenza dei vincoli di destinazione). - 1. A decorrere dall'esercizio 2003 sono dichiarati insussistenti tutti i vincoli di destinazione costituiti da disposizioni regionali a carico di stanziamenti di entrata e di spesa aventi natura di' finanziamento proprio regionale, ivi compresi i rimborsi ed i rientri di somme attribuite a titolo di anticipazione o a rimborso totale o parziale, ad eccezione di: a) somme finanziate con ricorso all'indebitamento, sempre che lo stesso sia stato contratto; b) somme erogate a carico di fondi di rotazione»; c) il comma 1 dell'Art. 71 e' sostituito dal seguente: «1. I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si e' perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi»; c) il comma 2 dell'Art. 71 e' sostituito dal seguente: «2. trascorso il termine di cui al comma 1, le somme conservate nel conto residui e non pagate costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.»; d) dopo il comma 4 dell'Art. 71 e' aggiunto il seguente: «4-bis. qualora l'impegno assunto ai sensi dell'Art. 59, relativo a spese finanziate con risorse proprie, non abbia dato luogo al pagamento entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni per le spese in conto capitale, la giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell'atto dell'assunzione dell'impegno, e' sospeso nei casi di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti sospensivi.». 3. Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (istituzione della delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell'Unione europea a Bruxelles) sono apportate le seguenti modifiche: a) l'Art. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Organizzazione e personale della delegazione). - 1. La giunta regionale provvede all'organizzazione della delegazione, definendone le attribuzioni. 2. La consistenza numerica del personale della delegazione e' determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilita' complessive di bilancio destinate a tale scopo; tali stanziamenti, stabiliti con provvedimento della giunta regionale, sono comprensivi di eventuali prestazioni straordinarie, del trattamento di missione degli incentivi per la produttivita', degli oneri previdenziali e assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo ivi compresa l'indennita' di cui all'art. 23 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'Art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). 3. L'importo massimo degli stanziamenti di cui al comma 2 e' determinato, ai soli fini della definizione dei trattamenti economici del personale della delegazione, facendo riferimento ai costi corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sotto indicata, ivi compreso il personale di cui al comma 5: dirigenti C2: 1 posizioni organizzative Q3: 4 dipendenti categoria D5: 6 dipendenti categoria C4: 2 dipendenti categoria B4: 1 4. Il personale addetto alla delegazione puo' essere individuato tra dipendenti regionali di ruolo, oppure provenire da altra pubblica amministrazione o enti ed aziende pubbliche, ovvero puo' essere assunto ai sensi del comma 5. 5. Fermo restando il limite di spesa determinato ai sensi dei commi 3 e 4, l'amministrazione regionale puo' ricorrere, per il personale della delegazione, ad assunzioni con contratto di diritto privato a tempo determinato con chiamata diretta e con riferimento ad una categoria tra quelle previste dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, tenuto conto dei titoli posseduti riferiti all'incarico da conferire e con riconoscimento del relativo trattamento economico. 6. Il rapporto di lavoro delle unita' di personale di cui al comma 5 e' costituito con la stipulazione del contratto individuale, sottoscritto, per la parte dell'amministrazione regionale, dal dirigente dell'organizzazione e personale.»; b) L'Art. 3 e' abrogato. 4. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonche' di riordino delle sanzioni amministrative e tributarie non penali in materia di tributi regionali) e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 10 dell'Art. 3 e' inserito il seguente: «10-bis. Il contributo di cui all'Art. 1, comma 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e' riscosso ed introitato dalla Regione.». 5. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (istituzione dell'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ERSAF) e' apportata la seguente modifica: a) il comma 15 dell'Art. 4 e' sostituito dal seguente: «15 il rapporto di lavoro del direttore e' regolato da contratto di diritto privato, di durata triennale rinnovabile, ed e' a tempo pieno. Il contenuto del contratto e' definito dal consiglio di amministrazione che determina anche il trattamento economico. in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) e successive modificazioni, per i direttori generali della giunta regionale.». 6. Sono autorizzate le spese per la partecipazione istituzionale ad eventi, anche all'estero, di soggetti incaricati dal Presidente della giunta regionale.