(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente legge:
                               Art. 1.
   Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile
    1.  Alla  legge  regionale  31  dicembre  1976,  n. 54 (norme sul
divieto   di   compensi  accessori  agli  impiegati  regionali)  sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) l'Art. 4 e' sostituto dal seguente:
      «Art.  4. - 1. Al finanziamento delle attivita' assistenziali a
favore  del  personale  regionale  si  provvede con i fondi stanziati
annualmente  su  apposito capitolo iscritto nello stato di previsione
delle  spese  del  bilancio  della  giunta  regionale e del consiglio
regionale  in  misura  non  superiore  al  2 per cento del rispettivo
ammontare  degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed
assistenziale del proprio personale.
    2.  La  giunta  regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio
determinano  i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al
presente   articolo   sentite   le   organizzazioni   sindacali  piu'
rappresentative.»;
      b) L'Art. 5 e' abrogato.
    2.  Alla  legge  regionale  31 marzo  1978,  n.  34  (norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della regione) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo l'Art. 27 e' inserito il seguente:
      «Art.  27-bis (Insussistenza dei vincoli di destinazione). - 1.
A decorrere dall'esercizio 2003 sono dichiarati insussistenti tutti i
vincoli di destinazione costituiti da disposizioni regionali a carico
di stanziamenti di entrata e di spesa aventi natura di' finanziamento
proprio  regionale,  ivi  compresi  i  rimborsi ed i rientri di somme
attribuite  a titolo di anticipazione o a rimborso totale o parziale,
ad eccezione di:
      a) somme  finanziate  con ricorso all'indebitamento, sempre che
lo stesso sia stato contratto;
      b) somme erogate a carico di fondi di rotazione»;
      c) il comma 1 dell'Art. 71 e' sostituito dal seguente:
        «1.  I  residui passivi non pagati entro il secondo esercizio
successivo   a  quello  in  cui  l'impegno  si  e'  perfezionato,  si
considerano perenti agli effetti amministrativi»;
      c) il comma 2 dell'Art. 71 e' sostituito dal seguente:
      «2. trascorso il termine di cui al comma 1, le somme conservate
nel  conto  residui  e non pagate costituiscono economie di spesa e a
tale  titolo  concorrono  a  determinare  i  risultati  finali  della
gestione.»;
      d) dopo il comma 4 dell'Art. 71 e' aggiunto il seguente:
      «4-bis.  qualora  l'impegno  assunto  ai  sensi  dell'Art.  59,
relativo a spese finanziate con risorse proprie, non abbia dato luogo
al pagamento entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni
per  le  spese  in  conto capitale, la giunta regionale provvede, con
proprio  atto,  al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di
disimpegno,  stabilito  nell'atto  dell'assunzione  dell'impegno,  e'
sospeso  nei  casi  di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso
amministrativo con effetti sospensivi.».
    3. Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (istituzione della
delegazione  della  Regione  Lombardia  presso  la  sede  dell'Unione
europea a Bruxelles) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) l'Art. 2 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 2 (Organizzazione e personale della delegazione). - 1. La
giunta   regionale  provvede  all'organizzazione  della  delegazione,
definendone le attribuzioni.
      2.  La  consistenza numerica del personale della delegazione e'
determinata   con   riferimento   ai  limiti  e  alle  disponibilita'
complessive  di  bilancio  destinate a tale scopo; tali stanziamenti,
stabiliti  con provvedimento della giunta regionale, sono comprensivi
di  eventuali  prestazioni straordinarie, del trattamento di missione
degli  incentivi  per  la  produttivita', degli oneri previdenziali e
assistenziali  e  di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo
ivi  compresa l'indennita' di cui all'art. 23 del decreto legislativo
27 febbraio  1998,  n. 62 (disciplina del trattamento economico per i
dipendenti  delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a
norma  dell'Art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662).
      3.  L'importo  massimo  degli stanziamenti di cui al comma 2 e'
determinato, ai soli fini della definizione dei trattamenti economici
del   personale  della  delegazione,  facendo  riferimento  ai  costi
corrispondenti alle posizioni di cui alla tabella sotto indicata, ivi
compreso il personale di cui al comma 5:
        dirigenti C2: 1
        posizioni organizzative Q3: 4
        dipendenti categoria D5: 6
        dipendenti categoria C4: 2
        dipendenti categoria B4: 1
      4.   Il   personale   addetto   alla  delegazione  puo'  essere
individuato  tra  dipendenti  regionali di ruolo, oppure provenire da
altra  pubblica  amministrazione  o enti ed aziende pubbliche, ovvero
puo' essere assunto ai sensi del comma 5.
      5.  Fermo  restando il limite di spesa determinato ai sensi dei
commi  3  e  4,  l'amministrazione  regionale  puo' ricorrere, per il
personale  della  delegazione, ad assunzioni con contratto di diritto
privato a tempo determinato con chiamata diretta e con riferimento ad
una  categoria  tra  quelle  previste  dalla  normativa vigente per i
dipendenti  regionali,  tenuto  conto  dei  titoli posseduti riferiti
all'incarico   da   conferire   e  con  riconoscimento  del  relativo
trattamento economico.
      6.  Il  rapporto  di lavoro delle unita' di personale di cui al
comma  5 e' costituito con la stipulazione del contratto individuale,
sottoscritto,   per  la  parte  dell'amministrazione  regionale,  dal
dirigente dell'organizzazione e personale.»;
      b) L'Art. 3 e' abrogato.
    4.  Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (disposizioni in
materia    di   tasse   sulle   concessioni   regionali,   di   tasse
automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio
e  del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione
per  derivazione  di  acque  pubbliche,  nonche'  di  riordino  delle
sanzioni amministrative e tributarie non penali in materia di tributi
regionali) e' apportata la seguente modifica:
      a) dopo il comma 10 dell'Art. 3 e' inserito il seguente:
      «10-bis.  Il  contributo  di  cui all'Art. 1, comma 2 del regio
decreto  11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di
legge  sulle  acque  e  impianti  elettrici e' riscosso ed introitato
dalla Regione.».
    5.  Alla  legge  regionale  12 gennaio  2002,  n.  3 (istituzione
dell'Ente  regionale  per  i servizi all'agricoltura e alle foreste -
ERSAF) e' apportata la seguente modifica:
      a) il comma 15 dell'Art. 4 e' sostituito dal seguente:
      «15  il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  e'  regolato  da
contratto  di diritto privato, di durata triennale rinnovabile, ed e'
a  tempo  pieno. Il contenuto del contratto e' definito dal consiglio
di  amministrazione  che determina anche il trattamento economico. in
misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale
23  luglio  1996,  n. 16 (ordinamento della struttura organizzativa e
della  dirigenza  della giunta regionale) e successive modificazioni,
per i direttori generali della giunta regionale.».
    6.  Sono autorizzate le spese per la partecipazione istituzionale
ad  eventi,  anche  all'estero, di soggetti incaricati dal Presidente
della giunta regionale.